Legge di Bilancio 2025: le più importanti misure per imprese e lavoratori
Confermati i tre scaglioni IRPEF e la revisione del cuneo fiscale. Molteplici le disposizioni per promuovere percorsi di accompagnamenti al lavoro.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale diventa a tutti gli effetti operativa la legge n. 207 del 30 dicembre 2024, ossia il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”.
Nel complesso delle misure, numerose sono quelle in favore di lavoratori, imprese e famiglie. In particolare, la Manovra per il 2025 si caratterizza per la conferma strutturale dei tre scaglioni dell’Irpef e la revisione del cuneo fiscale. Diverse sono le disposizioni per promuovere percorsi di accompagnamento al lavoro, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione: dagli ammortizzatori sociali ai fondi nazionali e internazionali, sia per superare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, sia per sostenere l’occupazione femminile, governare l’impatto delle dinamiche demografiche sul mondo del lavoro e promuovere il trasferimento delle competenze.
Di seguito alcune delle disposizioni di interesse.
Conferma strutturale dell’IRPEF a tre scaglioni, no tax area e trattamento integrativo. Stabilizza e porta a regime la riduzione a tre scaglioni di reddito dell’IRPEF, con le seguenti aliquote progressive:
– 23% per redditi fino a 28.000 euro;
– 35% per redditi tra 28.000 e 50.000 euro;
– 43% per redditi superiori a 50.000 euro.
La detrazione prevista dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) per i redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi pensionistici) viene innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro per redditi fino a 15.000 euro. Questo incremento porta anche ad un ampliamento della “no tax area” fino a 8.500 euro, estendendola anche ai lavoratori dipendenti, come già previsto per i pensionati. Di conseguenza, viene stabilizzato il correttivo relativo al trattamento integrativo, il quale non subisce variazioni peggiorative con l’innalzamento limite di esenzione fiscale.
Cuneo fiscale. Si introduce un nuovo strumento che prevede il riconoscimento di una somma per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 20.000 euro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, determinata da una percentuale applicata al reddito da lavoro dipendente:
– 7,1% per redditi fino a 8.500 euro;
– 5,3% per redditi tra 8.500 e 15.000 euro;
– 4,8% per redditi superiori a 15.000 euro.
Se il reddito è compreso tra 20.000 e 32.000, la detrazione di riferimento equivale a 1.000 euro; oltre questo tetto, si applica una detrazione decrescente e graduale che si azzera alla soglia di 40.000 euro.
Per questa misura si tiene conto delle esenzioni concernenti il rientro dei lavoratori in Italia e delle detrazioni relative all’abitazione principale.
Riordino delle detrazioni. Introduce nel TUIR disposizioni che pongono limiti a oneri e spese ammissibili alle detrazioni fiscali, con la previsione di un limite complessivo per redditi oltre i 75.000 euro. L’importo massimo detraibile dipende dal reddito complessivo e dal numero di figli a carico, con coefficienti che aumentano in relazione al numero di figli. Il limite detraibile base è di 14.000 euro per chi ha un reddito tra 75.000 e 100.000 euro, e di 8.000 euro per chi ha un reddito superiore a 100.000 euro. Questi importi vengono moltiplicati per i coefficienti indicati in base al numero di figli a carico. Escluse dal calcolo del tetto massimo alcune spese tra cui quelle sanitarie detraibili, gli investimenti in startup o PMI innovative, e altre spese specifiche legate a mutui, assicurazioni e interventi edilizi effettuati fino al 31 dicembre 2024. Viene modificato il regime di detrazione per i figli a carico, con estensione della detrazione solo ai figli di età tra i 21 e i 30 anni, o ai figli con disabilità accertata.
Le detrazioni per altri familiari a carico (ad esempio, genitori), inoltre, sono limitate ai familiari conviventi del contribuente. Tali detrazioni non spettano ai contribuenti non cittadini italiani o di uno Stato UE/SEE in relazione ai loro familiari residenti all’estero.
A partire dal 2025, la soglia di reddito per i lavoratori dipendenti e assimilati, oltre la quale non si può accedere al regime forfettario, viene innalzata a 35.000 euro (rispetto agli attuali 30.000 euro).
Prestazioni di formazione (ai fini IVA). Diventano imponibili ai fini IVA le prestazioni di formazione rese da Enti e Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale costituito dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro.
Tracciabilità delle spese. Subordina la deducibilità di alcune spese per prestazioni di lavoro alla tracciabilità del pagamento. In particolare, la deducibilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute o rimborsate ai dipendenti, e quelle per trasferte tramite taxi e noleggio con conducente, è limitata ai pagamenti tracciabili, effettuati tramite sistemi bancari o di pagamento elettronico (carte di credito, debito, prepagate, assegni), anche nel caso di spese sostenute dai professionisti per le trasferte dei dipendenti. La tracciabilità si estende alle spese di rappresentanza, indipendentemente dai limiti di deduzione già esistenti, e alle indennità e rimborsi relativi a spese per vitto, alloggio e trasporto sostenute da chi produce reddito d’impresa. Tali spese concorrono alla formazione del reddito solo se pagate con metodi tracciabili e si applicano anche ai fini IRAP. Queste disposizioni entreranno in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
Inoltre, l’obbligo di verifica preventiva, che già riguarda la pubblica amministrazione e le società a partecipazione pubblica per pagamenti superiori a 5.000 euro, viene esteso al pagamento di stipendi e indennità superiori a 2.500 euro, a condizione che l’importo dovuto per inadempimenti fiscali sia pari o superiore a 5.000 euro. L’applicazione di questa modifica è prevista dal primo gennaio 2026, per consentire i necessari adeguamenti tecnici ai sistemi di gestione dei pagamenti.
Lavoratori frontalieri. Introduce diverse misure per facilitare l’adattamento alle modifiche dell’Accordo Italia-Svizzera, in attesa della ratifica del Protocollo di modifica. Tra queste, la previsione che dal 1° gennaio 2024 e fino all’entrata in vigore del Protocollo, i lavoratori frontalieri possano svolgere fino al 25% del loro lavoro in modalità telelavoro, senza perdere lo status di frontaliere, e questa attività sarà considerata come svolta nel Paese di lavoro ai fini fiscali. Inoltre, precisa che i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa, con soggiorno di oltre 183 giorni all’anno, siano determinati anche per i lavoratori che rientrano in Italia una volta alla settimana.
Riduzione contributiva per i nuovi artigiani e commercianti. Prevede che i lavoratori che si iscrivono nell’anno 2025 per la prima volta ad una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfettario, possano chiedere una riduzione contributiva al 50%. La riduzione potrà essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. Prevede l’attribuzione della suddetta riduzione contributiva per 36 mesi senza soluzione di continuità di contribuzione ad una delle due gestioni dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, e specifica che la riduzione contributiva è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.
Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l’attuazione del programma GOL. Prevede il finanziamento, nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2025, dell’indennità omnicomprensiva (di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l’anno 2025) per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima (compresi i soci lavoratori della piccola pesca) in caso di cd. fermo pesca.
Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, prevede lo stanziamento di ulteriori 70 milioni di euro per il 2025 che le regioni possono destinare, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle finalità previste dalla norma originaria (per le imprese che operano in un’area di crisi industriale complessa e previo accordo presso il MLPS, che abbiano presentato piani di recupero occupazionali, concernenti percorsi di politiche attive del lavoro finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori), nonché alla prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga. Il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale – oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata – può essere concesso anche in deroga alla disciplina vigente, che subordinava il trattamento anche al fatto che il datore avesse occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. Proroga quindi, per il 2025, il suddetto trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi, destinando 100 milioni di euro (a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione).
Proroga per l’anno 2025, nel limite di spesa di 19 milioni di euro, l’integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche.
Proroga per il triennio 2025-2027 (senza modificare i requisiti previsti per l’accesso dalla normativa vigente, la quale sarebbe scaduta il 31 dicembre 2024) l’efficacia delle misure della cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato presso questo Dicastero con la presenza delle regioni interessate, destinando 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio, a carico del fondo sociale per occupazione e formazione.
Proroga al 31 dicembre 2025 le convenzioni sottoscritte tra questo Dicastero e le Regioni nel cui territorio sono utilizzati lavoratori socialmente utili (appartenenti al bacino residuale a carico delle risorse statali del fondo sociale per occupazione e formazione), allo scopo di garantire ai medesimi il pagamento degli assegni mensili, nelle more dell’attuazione dei processi di stabilizzazione da parte delle regioni.
Prevede in via eccezionale in favore delle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1000, che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, la possibilità di essere autorizzate con decreto di questo Dicastero (a domanda e in continuità con le tutele già autorizzate) a concedere un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2025, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze dell’impresa interessata. Prevede che all’ipotesi in parola non si applichino alcune disposizioni previste in via ordinaria relativamente al procedimento per la richiesta di CIG. Prevede che tale ulteriore trattamento sia riconosciuto nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l’anno 2025 (a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione).
Ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei target del programma GOL, prevede che le risorse assegnate alle regioni nell’ambito del programma stesso possano essere destinate anche a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dal PNRR- Riforma M5C1 R1.1., in conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato.
In secondo luogo, modifica la disciplina del Supporto Formazione e Lavoro (SFL) e in particolare:
- porta a 10.140 euro annui (a fronte degli attuali 6.000 euro annui) il requisito del valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, per l’utilizzabilità di SFL;
- mantenendo il possesso degli altri requisiti già attualmente previsti per accedere a SFL, si adegua anche (portandola a 10.140 euro annui, a fronte degli attuali 6.000 euro annui) la specificazione che la soglia di reddito familiare per l’accesso alla misura si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini ISEE;
- l’importo mensile di SFL viene incrementato a 500 euro (a fronte degli attuali 350 euro);
- prevede che il limite temporale di erogazione dell’indennità di partecipazione (attualmente fissato in 12 mesi) sia prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi 12 mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso.
Rifinanziamento del sistema duale. Incrementa le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi inerenti alla tipologia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei PCTO (originariamente denominato alternanza scuola-lavoro) di 100 milioni di euro per l’anno 2025, di 170 milioni di euro per l’anno 2026 e di 240 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Si Le risorse sono aumentate di 500mila euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
Congedi parentali. Si eleva in via strutturale l’indennità del congedo parentale all’80% della retribuzione per 3 mesi, entro il sesto anno di vita del bambino. In particolare, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 viene prevista a regime, dal 2025, l’aumento all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino (prima era al 60%); per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 viene prevista, a regime dal 2025, l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino.
Decontribuzione per le lavoratrici con figli. Rende strutturale – modificandone la disciplina – la misura prevista dalla legge di Bilancio per il 2024. Dal 2025, è previsto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per IVS, a carico del lavoratore per le lavoratrici, madri di due o più figli, dipendenti e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico. L’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo e, a decorrere dal 2027, per le madri di tre o più figli, spetterà fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026, l’esonero non spetterà alle lavoratrici beneficiarie dell’esonero contributivo previsto dalla scorsa legge di bilancio. L’esonero spetterà a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua (salvo per le lavoratrici autonome, per cui si prevede uno specifico strumento di valutazione) e resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio, con decreto di questo Dicastero, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, saranno disciplinate la misura dell’esonero, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto del limite di spesa.
Formazione delle donne vittime di violenza e rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per incremento del Reddito di libertà e per interventi di formazione. Incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), al fine di rafforzare l’orientamento e la formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e di favorirne l’emancipazione e l’effettiva indipendenza economica. Per i medesimi fini, aumentato di 1 milione di euro annuo a partire dal 2025 anche il Fondo di riferimento per l’erogazione del reddito di libertà. Inoltre, si incrementa il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di 500.000 euro per l’anno 2025, al fine di promuovere, nell’ambito dei piani triennali dell’offerta formativa, interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, relativamente alle tematiche della salute sessuale e dell’educazione sessuale e affettiva.
Interventi in materia di premi di produttività. Si conferma, per il triennio 2025-2027, la riduzione al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito nell’anno di imposta precedente redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro (già prevista per il 2024 dall’ultima legge di bilancio). Tale riduzione opera su un limite di reddito agevolato pari a 3.000 euro lordi, elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Misure fiscali in materia di welfare aziendale. Si prevedono gli specifici requisiti in base ai quali le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento di canoni di locazione e spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 non concorrano (per i primi due anni dalla data di assunzione) a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 (in deroga a quanto previsto in via ordinaria dal TUIR), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale entro il limite complessivo di 1.000 euro. Tale limite è elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati).
Fondo per incentivare i programmi di screening e prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro. Al fine di promuovere la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, la legge di bilancio istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un Fondo per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l’acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese. Le modalità e i criteri di ripartizione dei 500.000 euro annui (a decorrere dal 2026) del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, si riconosce ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, compresi gli stabilimenti termali – per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2025 – un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 % delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. La misura si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2024, a euro 40.000.
Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni. Si proroga la cd. maxi-deduzione sul costo del lavoro prevista per il 2024 con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. In particolare, nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi due si dovrà considerare l’imposta dell’anno precedente senza tener conto della maggiore deduzione del costo del personale risultante dall’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 216/2023 e che anche nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi non si debba tener conto delle citate disposizioni.
Riduzione aliquota IRES. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, è prevista, al ricorrere di specifiche condizioni, la riduzione dell’aliquota IRES dall’ordinario 24% al 20%.
Fondo di garanzia PMI. Proroga al 31 dicembre 2025 la disciplina (in scadenza al 31 dicembre 2024) introdotta dal decreto legge n. 145/2023 (cosiddetto DL Anticipi, convertito in legge n. 191/2023), relativa alle modalità operative del Fondo di garanzia per le PMI ed alla possibilità di accedere al Fondo anche per gli Enti del Terzo Settore, purché iscritti al RUNTS nonché al Repertorio economico amministrativo presso il Registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60 mila e senza l’applicazione del modello di valutazione previsto per il medesimo fondo.
Disposizioni in materia portuale. In considerazione delle conseguenze derivanti dal conflitto in Ucraina e della crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso, stabilisce che le Autorità di sistema portuale possano erogare risorse in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo, nel limite di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Fondo ai fini dell’attuazione di disposizioni, anche di carattere fiscale, in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa. Istituisce il detto Fondo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con una dotazione di 70 milioni di euro nell’anno 2025 e di 2 milioni di euro nell’anno 2026, ai fini dell’attuazione di disposizioni (anche di carattere fiscale) in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa.
Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro. Prevede che il regime relativo alle mance si applichi:
- entro il limite del 30% (a fronte del precedente limite del 25%) del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
- ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell’anno precedente a 75 mila euro (prima il limite era 50 mila euro).
Tale regime è applicabile salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.
Istituzione Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera. Nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, il Fondo ha una dotazione di 500mila euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e persegue il fine di contrastare i fenomeni di reclutamento illegale della manodopera straniera, con particolare riferimento all’impiego irregolare di ospiti delle strutture temporanee, o nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione. Al Fondo accedono gli Enti del Terzo Settore disciplinati dal codice del Terzo settore, regolarmente iscritti alla prima sezione del registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati, autorizzati all’esercizio dell’attività di agenzia per il lavoro, titolari di piattaforme telematiche dedicate all’incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, regolarmente accreditate presso la società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità di attuazione.