Nuova normativa per l’etichettatura ambientale degli imballaggi
25 Gen 2023

Nuova normativa per l’etichettatura ambientale degli imballaggi

Dal 1° gennaio 2023 vige l’obbligo di etichettatura ecologica per gli imballaggi: non sarà più possibile immettere in commercio quelli che ne saranno privi.

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Lo scorso 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la nuova normativa sull’etichettatura degli imballaggi, che fa riferimento al Decreto Ministeriale n. 360 del 28 settembre 2022, pubblicato nel novembre 2022, che adotta le Linee Guida sull’etichettatura ambientale, per il corretto adempimento degli obblighi da parte dei soggetti responsabili.

Non è più possibile immettere in commercio gli imballaggi non provvisti di etichettatura. Invece, quelli già immessi in commercio precedentemente possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte (Dl 228/2021).

L’eco etichetta è prevista dal Dlgs 152/2006 “Codice ambientale” (Art. 219 comma 5), e la sua mancata osservanza è colpita con la sanzione amministrativa pecuniaria che parte da 5mila euro fino a 25mila euro (Art. 261, comma 3).

La disciplina è completata dal DM Ambiente 360/2022 che, abrogativo del DM 114/2022, si è reso necessario a seguito dell’entrata in vigore del nuovo obbligo, il quale lascia prevedere impatti notevoli sui modelli organizzativi, gestionali ed economico-finanziari sia dell’industria che del commercio, anche per le pesanti sanzioni previste.

Applicazioni diversificate

I settori sono molto diversificati tra loro e con ovvie diverse esigenze. Pertanto, su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare il codice alfa-numerico previsto dalla decisione 97/129/Ce (es. Alu 41 per l’alluminio).

A tal fine, il DM 360/2022 contiene apposite linee guida e aiuta le imprese nei nuovi adempimenti tesi a facilitare raccolta, riutilizzo, recupero e riciclaggio degli imballaggi, nonché a fornire una corretta informazione ai consumatori sulle loro destinazioni finali.

Infatti, sugli imballaggi destinati al consumatore devono esserci anche le indicazioni per aiutarlo nella raccolta differenziata.

La raccolta differenziata

Le informazioni sulle destinazioni finali degli imballaggi sono quelle che comunicano il corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita (per esempio “Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune).

Le linee guida chiariscono che è possibile rendere disponibile l’informazione sull’imballaggio tramite canali digitali a scelta (per esempio app, Qr code, siti web). Inoltre, ogni etichetta ha il suo colore: blu per la carta, marrone per l’organico, giallo per la plastica, turchese per i metalli, verde per il vetro e grigio per l’indifferenziato.

Che cosa indicare nell’etichetta

Per identificare e classificare il contenitore, i produttori devono indicare la natura sia dei materiali di imballaggio utilizzati sia degli ulteriori obblighi di marcatura previsti per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile (Art. 182-ter, comma 6, lettera b, Dlgs 152/2006) che, opportunamente etichettati, sono raccolti e riciclati insieme ai rifiuti organici.

Queste regole non si applicano agli imballaggi per i farmaci a uso umano e veterinario, per i dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro, almeno fino all’adozione del decreto di cui al comma 4, Art. 219 che descriverà per questi ultimi la specifica disciplina attuativa.

Il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha pubblicato nel proprio sito web degli opuscoli scaricabili, utili linee guida per le applicazioni pratiche nei diversi settori merceologici: CLICCA QUI

Il contributo ambientale

Il Contributo Ambientale CONAI rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per gli oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Tali costi, sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 152/06, vengono ripartiti “in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale”.

A tal proposito, sul sito www.conai.org è possibile trovate:

  • la Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale 2023, in versione digitale [nella sezione Download Documenti/Guida al Contributo, al seguente link Guida_CONAI_Contributo_Ambientale_2023];
  • le liste degli imballaggi in plastica nelle nove fasce contributive in vigore: la prima da gennaio 2023 e la seconda da luglio 2023; quest’ultima lista recepisce in particolare le variazioni intervenute per alcune tipologie di tappi in plastica [nella sezione Imprese/Contributo diversificato plastica, ai seguenti link: Lista imballaggi plastica nelle fasce contributive fino al 30 giugno 2023 | Lista imballaggi plastica nelle fasce contributive dal 1° luglio 2023];
  • Un nuovo strumento “CodiceImballaggio-Conai” che, attraverso un questionario (con una serie di domande), aiuta l’utente ad individuare, per ciascuna tipologia di imballaggio, la voce e il codice di dichiarazione, l’eventuale fascia contributiva e il corrispondente valore unitario del Contributo Ambientale in vigore sia al momento della ricerca sia (nella sezione Schedario) dal 2018 in poi [tra le News al seguente link: https://codiceimballaggio-conai.org/].
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