“Whistleblowing” Comportamenti illeciti, dal 17 dicembre in vigore le disposizioni del D.lgs. 24/2023
02 Nov 2023

“Whistleblowing” Comportamenti illeciti, dal 17 dicembre in vigore le disposizioni del D.lgs. 24/2023

Obbligo di adeguamento normativo per le imprese entro il 17.12.23; previste sanzioni per le aziende inadempienti.

Scatterà il prossimo 17 dicembre l’obbligo delle imprese di regolamentare la procedura “whistleblowing” (dall’inglese whistleblower, ossia soffiatore di fischietto), il termine che indica la pratica di segnalare comportamenti illeciti occorsi all’interno della Società, riscontrati da dipendenti, collaboratori, fornitori, professionisti e clienti, durante la propria attività lavorativa e/o professionale, ovvero in costanza di rapporti giuridici e commerciali con la medesima. La disciplina nasce nel settore pubblico e intende garantire protezione al segnalatore, ovvero, impedire possibili ritorsioni da parte dei colleghi o superiori coinvolti.

TUTELA DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

Tutela del segnalante (art. 12 D.lgs. 24/2023) Tutela della riservatezza vs anonimato:

  • i canali di segnalazione interni devono garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e di tutti gli altri elementi della segnalazione;
  • l’identità della persona segnalante non può essere rivelata senza il consenso espresso della stessa.

 

Tutela del segnalante (artt. 17 e 19 D.lgs. 24/2023) Tutela dalle ritorsioni:

  • il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, in conseguenza della propria segnalazione;
  • il segnalante che ritiene di aver subito ritorsioni e/o discriminazioni, a causa della segnalazione di illeciti effettuata, può denunciare all’ANAC tali misure ritorsive.

 

Tutela del segnalato (art. 16 D.lgs. 24/2023)

Le misure di protezione previste dal D.lgs. 24/2023 non possono trovare applicazione in favore del soggetto che effettui delle segnalazioni vietate, ed in particolare segnalazioni che risultino mendaci, diffamatorie, calunniose, con l’unico scopo di danneggiare il segnalato.

Inoltre, quando è accertata, anche con sentenza dirimo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, deve essere irrogata al segnalante apposita sanzione disciplinare.

SANZIONI PREVISTE

A carico della società inadempienti, comminate dall’ANAC:

  • sanzione da 10.000 a 50.000 euro: quando l’ANAC accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 12 del D.lgs. 24/2023;
  • sanzione da 10.000 a 50.000 euro: quando l’ANAC accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme alla normativa, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

 

A carico del segnalante: sanzione da 500 a 2.500 euro nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

COSA DEVE FARE L’AZIENDA

1. Individuare i canali di segnalazione (Art. 4 D.lgs. 24/2023)

Le società – sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali – devono attivare dei propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza del segnalante, del segnalato, di eventuali testimoni, nonché del contenuto della segnalazione e dei relativi allegati

Le segnalazioni devono poter essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale (es. tramite linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale, appuntamento con il Gestore del Canale)

2. Individuare il Gestore (Art. 4 D.lgs. 24/2023)

La gestione dei canali di segnalazione è affidata a:

  • una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione;
  • un soggetto esterno, anch’esso autonomo, con personale specificamente formato

 

3. Attivare una procedura per la gestione delle segnalazioni (art. 5 D.lgs. 24/2023)

Il gestore dei canali di segnalazione deve svolgere le seguenti attività:

  • rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
  • ove lo ritenga utile ed opportuno, richiedere al segnalante elementi integrativi;
  • avviare l’ulteriore attività di indagine al fine di valutare la fondatezza della segnalazione;
  • nel termine massimo di tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento, fornire opportuno riscontro al segnalante, indicando se la segnalazione sia stata ritenuta infondata e quindi archiviata, ovvero se la medesima sia risultata fondata (motivando la decisione).

GESTIONE ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E REDAZIONALE

Il Gestore del canale di segnalazione svolge opportuna attività istruttoria per verificare se la segnalazione sia:

  • Ammissibile
  • Circostanziata
  • Accertabile
  • Fondata

 

Se all’esito di ciascuna di queste verifiche, la valutazione è negativa, procederà all’archiviazione.
Nel caso in cui la segnalazione sia fondata, trasmettere risultanze istruttorie agli organi aziendali preposti (segue: procedimento disciplinare) ovvero ad autorità esterne, in relazione ai profili di illiceità riscontrati.

Per approfondimenti, rivolgersi al proprio consulente privacy o 231. Confapi Venezia è a disposizione, con i propri collaboratori di fiducia, nel caso di bisogno di consulenza.

Per informazioni e supporto:

Selena Toso
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