Confapi tra i firmatari del Protocollo sul “Lavoro Agile”
15 Dic 2021

Confapi tra i firmatari del Protocollo sul “Lavoro Agile”

Definito il primo Protocollo che traccia le linee guida in materia di “Lavoro Agile”. Tra i punti principali l’autonomia del lavoratore e la sottoscrizione di un accordo individuale su basa volontaria.

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Il 7 dicembre 2021, su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato raggiunto un accordo tra Governo, Confapi, le principali associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali nazionali, per il primo Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” nel settore privato.

Viene innanzitutto stabilito che l’attivazione del “Lavoro Agile” avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale scritto che potrà essere a tempo determinato o a tempo indeterminato. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla firma, non può far scattare il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, né può rilevare sul piano disciplinare.

La giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia del lavoratore nello svolgimento della prestazione, nell’ambito degli obiettivi prefissati (viene tuttavia prevista anche la possibilità di individuare delle fasce orarie).

Salvo esplicita previsione dei contratti, durante le giornate di “Lavoro Agile” di norma non sono previste prestazioni di lavoro straordinario. Per assenze legittime (malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie), il lavoratore potrà disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è obbligato a prenderle in carico.

Permane l’obbligo di individuare sempre, in ogni caso, una fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non è tenuto ad erogare la prestazione lavorativa.

Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile, purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire le necessarie condizioni di sicurezza e di riservatezza.

La strumentazione tecnologica ed informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa viene di norma fornita dal datore di lavoro (in questo caso le spese di manutenzione e di sostituzione della strumentazione al lavoratore, saranno a carico del datore di lavoro).

Restano confermati gli obblighi in capo al datore di lavoro, già contenuti nella legge n. 81/2017 (che, una volta terminato questo periodo emergenziale, rimarrà comunque in vigore), in tema di salute e sicurezza, di formazione e di informazione e di divieto di discriminazione.

Le Parti firmatarie hanno previsto infine la possibilità, per le aziende che regolamentano il “Lavoro Agile” tramite un accordo collettivo di secondo livello, di destinare specifici incentivi pubblici allo scopo.

Per maggiori dettagli consulta il Protocollo.

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