Decreto “Cura Italia”, misure a sostegno di imprese, lavoratori e famiglie
17 Mar 2020

Decreto "Cura Italia", misure a sostegno di imprese, lavoratori e famiglie

Varato il Decreto “cura-Italia” con le misure economiche per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. In campo aiuti per imprese, lavoratori e famiglie; un’iniezione di sostegno all’economia da circa 25 miliardi.

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Il decreto “cura-Italia” con le misure economiche per fronteggiare l’emergenza Coronavirus è stato pubblicato martedì 17 marzo 2020 in Gazzetta Ufficiale, dopo la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In campo aiuti per imprese, lavoratori e famiglie; un’iniezione di sostegno all’economia da circa 25 miliardi di euro.

Di seguito una specifica in merito agli ammortizzatori sociali e alle misure fiscali:

1) Misure speciali per ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di attivazione degli ammortizzatori sociali (domanda che varia a seconda del settore di appartenenza e della dimensione aziendale) per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

La domanda è destinata a tutti i dipendenti in forza ai datori di lavoro alla data del 23 febbraio 2020 (non si applica in questo caso l’obbligo di anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni).

L’importo sarà pari all’80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate.

1a) Aziende già destinatarie di CIGS (Cassa Integrazione Straordinaria) o di Aziende già destinatarie di Assegno di solidarietà FIS o FSBA

Le aziende che, alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale speciale sopra descritto, per un periodo non superiore a 9 settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso.

2) Misure fiscali a sostegno della liquidità delle imprese

Per le imprese che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:

  • Proroga al 31 marzo 2020 della dichiarazione dei redditi precompilata 2020 in scadenza al 16 marzo scorso.
  • Proroga al 20 marzo 2020 di tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020.
  • Sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Per le imprese maggiormente colpite dalla crisi (vedi le categorie nel documento di approfondimento in seguito allegato), a prescindere dal fatturato, è prevista la sospensione dei pagamenti dal 08.03.2020 al 30.04.2020.
  • Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni

 

2a) Per le imprese con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro

Nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è prevista la sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020. Da versarsi entro il 31 maggio 2020 senza applicazione di sanzioni.

2b) Per le imprese con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000

Nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data del 17 marzo e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Da versarsi entro il 31 maggio 2020 senza applicazione di sanzioni.

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